Femminicidio: solo se la donna viene uccisa dopo un “rifiuto”, l’emendamento di Lega e Fdi
- 26 Giugno 2025
- Popolazione
Le parole di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, hanno riacceso i riflettori sul tema del femminicidio. A poche ore di distanza dal suo sfogo sui social, la presidente della Commissione Giustizia al Senato Giulia Bongiorno (Lega) e la senatrice Susanna Campione (Fdi), hanno presentato un emendamento per ridefinire i termini del reato e rendere la norma “meno vaga e più applicabile”.
Ma attualmente cosa si intende con “femminicidio”?
Dipende: per Treccani è “Termine con il quale si indicano tutte le forme di violenza contro la donna in quanto donna, praticate attraverso diverse condotte misogine (maltrattamenti, abusi sessuali, violenza fisica o psicologica), che possono culminare nell’omicidio”. Per la legge italiana questo termine non significa ancora nulla di specifico, se non una sfumatura del generale reato di omicidio.
Il 7 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che punta a introdurre il reato di femminicidio all’art.577-bis del Codice penale, ma l’iter legislativo è ancora all’inizio. In questa fase è possibile presentare emendamenti, come quello avanzato da Bongiorno e Campione che, nonostante le loro dichiarazioni, ha scatenato le polemiche perché propone di definire “femminicidio” solo l’omicidio avvenuto in seguito a un rifiuto.
In cosa consiste l’emendamento
Il disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri a marzo 2025 prevedeva di applicare l’ergastolo a chi uccide una donna:
- “come atto di discriminazione o di odio” verso la vittima “in quanto donna”
- “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà”
- “per reprimere l’espressione della sua personalità”.
Con l’emendamento proposto da Giulia Bongiorno e Susanna Campione, invece, il reato di femminicidio si configurerebbe solo quando l’assassinio è “conseguenza del rifiuto” della donna di:
- stabilire o mantenere una relazione affettiva
- subire una condizione di soggezione o limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna.
Cosa sparisce dal testo
L’emendamento elimina completamente i riferimenti a:
- Atti di discriminazione o odio generici
- Repressione dell’esercizio dei diritti o delle libertà
- Repressione dell’espressione della personalità.
La stessa modifica si applicherebbe alle aggravanti previste per altri reati come maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking, che ora scatterebbero solo in presenza del “rifiuto” della vittima.
Le implicazioni concrete
La modifica rischia di escludere dal reato di femminicidio casi come quello di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello: pur essendoci un contesto di maltrattamento e prevaricazione, la chiave del delitto non era legata strettamente a un “rifiuto” affettivo da parte della vittima e quindi non rientrerebbe nella fattispecie di femminicidio. Solo ieri, la sorella della vittima, Chiara scriveva che la legge ha ucciso Giulia una seconda volta, non riconoscendo la premeditazione nei confronti di Impagnatiello, comunque condannato all’ergastolo: Vergogna. “La chiamano Legge, ma si legge disgusto. L’ha avvelenata per sei mesi. Ha cercato su Internet ‘quanto veleno serve per uccidere una donna’ poi l’ha uccisa. Per lo Stato, supremo legislatore, non è premeditazione. Vergogna a una legge che chiude gli occhi davanti alla verità e uccide due volte”, ha scritto Chiara Tramontano nelle sue storie di Instagram.
La nuova formulazione dell’art. 577-bis, che ancora non ha introdotto il reato di femminicidio nell’ordinamento italiano, richiederebbe la prova specifica di un rifiuto precedente l’omicidio, elemento che potrebbe risultare difficile da dimostrare processualmente e che escluderebbe molti femminicidi motivati da possesso, controllo o altre forme di violenza di genere non riconducibili al paradigma del rifiuto.