Ddl stupro, al via la sfida del “consenso riconoscibile”: cos’è e perché crea polemica?
- 8 Gennaio 2026
- Popolazione
Il dibattito parlamentare sulla riforma del reato di violenza sessuale si sposta al Senato, portando con sé un confronto acceso che mira a riscrivere i confini giuridici dell’articolo 609-bis del Codice penale. Al centro della discussione c’è il superamento della vecchia concezione di violenza legata esclusivamente alla minaccia o alla forza fisica, per accogliere il paradigma del consenso libero e informato, in linea con gli standard della Convenzione di Istanbul.
In questo scenario, la senatrice della Lega e presidente della Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno, ha delineato una proposta che punta a bilanciare la centralità del consenso con la necessità di certezza giuridica: parliamo del concetto di “riconoscibilità” del consenso.
Cos’è il consenso “riconoscibile”
Il via libera al provvedimento nella sua prima versione, già approvato alla Camera e su cui c’era stata convergenza tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Partito democratica, Elly Schlein, era slittato in Senato lo scorso novembre per la richiesta di approfondimenti delle forze di maggioranza.
La proposta della senatrice Bongiorno introduce un elemento di specificazione nel testo: il consenso non deve solo essere presente, ma deve essere “riconoscibile” nel contesto dell’atto. Secondo la senatrice è “importante, per evitare quelle che sono state considerate possibili strumentalizzazioni, cioè, evitare che questo consenso sia un concetto che non sia ancorato a nulla, introdurre la riconoscibilità del consenso, questa è la novità che è stata da me illustrata. Io credo che il reato sussiste qualora non ci sia un consenso riconoscibile in base al contesto”.
Questa modifica punta a fornire ai giudici criteri più concreti per valutare i fatti, evitando interpretazioni arbitrarie.
Differenziazione dei reati e delle sanzioni
Un altro pilastro della strategia della senatrice riguarda la distinzione tra le diverse modalità in cui la violenza può manifestarsi, con l’obiettivo di calibrare meglio le pene. Come spiegato dalla stessa senatrice ieri al termine della seduta della Commissione Giustizia sul ddl stupro, i reati saranno diversificati da un lato, nella fattispecie di “violenza per costrizione e per minaccia”, dall’altro “la violenza per mancanza di consenso, con sanzioni diverse”, e riempire di contenuto “l’attenuante che è già prevista per i fatti di minore gravità, cioè stabilire quali sono questi fatti di minore gravità”.
Mentre le opposizioni e le associazioni temono che il requisito della “riconoscibilità” possa trasformarsi in un onere probatorio per la vittima, alimentando stereotipi culturali, la presidente della Commissione Giustizia sottolinea come la giurisprudenza sia già orientata in questa direzione. “Voglio chiarire una cosa – ha aggiunto la senatrice -, perché tutti non ce l’hanno chiara: quando è uscito il testo dalla Camera si è un po’ urlato allo scandalo, ma probabilmente non si sa che già ora è così, nel senso che è già previsto, perché l’ha deciso la Cassazione, che c’è reato ogni volta che manca il consenso, quindi si trattava solo di scrivere una cosa che è già prevista”.
Verso l’approdo in Aula
Il testo dovrebbe arrivare in Aula il prossimo 10 febbraio. In attesa dei prossimi incontri per verificare la convergenza politica sulle sue proposte, la Bongiorno ribadisce la volontà di superare la zona grigia tra consenso e dissenso per evitare casi di “pentimento” postumo che non configurano un reato.
Secondo la senatrice, l’obiettivo è un equilibrio necessario: “Io vorrei fare un passo in più, un passo avanti, cercare di fare in modo che se una persona denuncia dicendo ‘io non avevo dato il consenso’, questo consenso in qualche modo doveva averlo manifestato, fatto capire. Il tema non è tanto un ‘consenso-dissenso’, quanto che l’altra persona si possa rendere conto di quello che tu vuoi, altrimenti il rischio è che ci possa essere un pentimento di qualcosa fatta col consenso”.
Per Bongiorno, infatti, la soluzione risiede proprio nell'”ancorare il consenso a una riconoscibilità, è questa secondo me la possibilità del punto di equilibrio”.
Il ruolo dei centri per uomini autori di violenza
Parallelamente al ddl stupro, il dibattito si è allargato all’importanza della prevenzione primaria tramite i Centri per uomini autori di violenza (Cuav). Secondo la senatrice del M5s, Alessandra Maiorino, questi centri rappresentano un “tassello essenziale della rete antiviolenza”, inviando il messaggio che “la violenza non è un destino”, ha spiegato la senatrice a margine della conferenza stampa di Palazzo Madama sul tema.
Attualmente esistono circa 110 centri in Italia, molti dei quali nati o potenziati grazie a un fondo istituito nel 2020 e rifinanziato nell’ultima legge di bilancio con 2 milioni di euro.
Il lavoro dei Cuav interviene alla radice del problema, intercettando i “comportamenti spia” e aiutando gli uomini a gestire difficoltà emotive o relazionali prima che sfocino in tragedia. Oltre agli uomini inviati dai giudici come previsto dalla legge, molti si rivolgono spontaneamente a queste strutture chiedendo supporto per gestire la propria rabbia. L’obiettivo è prevenire le recidive e promuovere relazioni rispettose, agendo prima che avvenga una condanna.

