Ddl femminicidio: cosa prevede la nuova legge e perché il Senato ha detto sì all’unanimità
- 20 Gennaio 2026
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Il 25 novembre 2025 in Italia è stato introdotto un nuovo reato nel Codice Penale, quello di femminicidio. L’articolo 577-bis del Codice penale, entrato in vigore il 17 dicembre 2025, stabilisce che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo“.
Erano state 161 le schede verdi, nessun contrario, nessun astenuto, quando il 23 luglio 2025, il Senato approvava all’unanimità il disegno di legge. Il voto era stato accolto da entrambi gli schieramenti politici con un applauso di quindici secondi, offrendo l’immagine di una politica italiana coesa su una piaga che, solo nel 2024, ha provocato la morte di centotredici donne, di cui sessantuno uccise dal partner o dall’ex partner.
Cosa prevede il disegno di legge
La novità più importante proposta dai quattordici articoli è l’introduzione, appunto, del nuovo articolo 577-bis, che prevede il reato di femminicidio punito con l’ergastolo per chi uccide una donna per motivi di genere. Attorno a questa disposizione, il testo interviene con aggravanti, protezioni processuali, sostegni economici alle famiglie delle vittime e formazione obbligatoria per gli addetti ai lavori.
Le misure nel dettaglio
Maltrattamenti e confisca dei beni (Artt. 572 e 572-bis)
- La legge estende la tutela per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ora il reato è configurabile anche verso l’ex convivente, nel caso in cui tra i due esistano legami derivanti dalla presenza di figli. Se il maltrattamento è motivato da odio di genere o volontà di controllo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- Parallelamente, viene introdotto l’articolo 572-bis, che dispone la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, inclusi strumenti tecnologici come smartphone e computer, spesso usati per atti di controllo o vessazione.
Inasprimenti per lesioni e interruzione di gravidanza (Artt. 585 e 593-ter)
- Lesioni personali: per i casi di lesioni (anche gravi o gravissime) commesse con la finalità di discriminazione o controllo sulla donna, la pena subisce un incremento da un terzo alla metà.
- Interruzione di gravidanza non consensuale: anche chi provoca un aborto senza il consenso della donna (o con consenso estorto con violenza o inganno) vedrà la propria pena aumentata fino alla metà se l’atto è mosso da odio di genere o controllo.
Violenza sessuale, stalking e Revenge Porn (Artt. 609-ter, 612-bis e 612-ter)
La riforma interviene pesantemente sulle pene accessorie per i reati che colpiscono la libertà e la dignità della donna:
- Violenza sessuale: viene aggiunta una nuova circostanza aggravante che prevede l’aumento di un terzo della pena se il fatto è commesso come atto di prevaricazione o controllo sulla donna.
- Atti persecutori (stalking): per lo stalking motivato dal rifiuto della vittima di mantenere una relazione o dalla volontà di limitarne l’autonomia, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
- Revenge Porn: la diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite subisce lo stesso aumento (da un terzo a due terzi) se commessa con finalità di odio o dominio.
L’iter legislativo
La legge 2 dicembre 2025, n. 181, sul femminicidio ha iniziato il suo percorso il 7 marzo 2025 con l’approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri Carlo Nordio (Giustizia), Matteo Piantedosi (Interno), Eugenia Roccella (Famiglia e pari opportunità) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (Riforme istituzionali).
Il 31 marzo 2025 il ddl è stato presentato al Senato come prima lettura parlamentare. Il 9 aprile è stato assegnato alla Commissione Giustizia presieduta da Giulia Bongiorno (Lega) con Susanna Campione (Fratelli d’Italia) come relatrice. Durante l’esame in Commissione, le relatrici Giulia Bongiorno (Lega) e Susanna Campione (Fratelli d’Italia) avevano presentato un emendamento che restringeva l’applicazione del nuovo reato.
La loro proposta prevedeva che il femminicidio si configurasse solo quando l’assassinio fosse “conseguenza del rifiuto” della donna “di stabilire o mantenere una relazione affettiva”. Questa formulazione iniziale eliminava dal testo originario del governo riferimenti più generali, concentrando il reato esclusivamente sulla reazione violenta al diniego femminile. I lavori commissariali hanno prodotto una definizione ibrida che accoglie parzialmente le istanze della maggioranza ma le inserisce in un quadro più ampio, dove non vengono eliminate le altre circostanze. La definizione di femminicidio nell’articolo 577-bis è stata riformulata per maggiore precisione giuridica, arrivando alla formulazione approvata all’unanimità dopo l’ok unanime della Commissione Giustizia del Senato, arrivato il 9 luglio.

