Procreazione assistita, ok impianto embrione anche in caso di decesso o separazione
- 10/05/2024
- Fertilità
Il consenso alla procreazione medicalmente assistita non può essere più revocato dopo la fecondazione dell’ovulo. A stabilirlo sono le previsioni delle nuove linee guida del ministero della Salute, pubblicate in Gazzetta Ufficiale e che chiariscono alcune misure della legge 40/2004. I cambiamenti nascono dopo le pronunce della Corte costituzionale del 2023 e della Cassazione nel 2019. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consistono.
L’aggiornamento delle precedenti linee sostituisce il decreto del 2015. Come si legge, lo scopo è quello di adeguarne i contenuti “Vista la sentenza della Consulta n. 161/2023 […] con la quale sono state rigettate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Roma relativamente all’art. 6, comma 3, legge n. 40/2004 in punto di revoca del consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita (PMA)”. Questa, insieme a quella della Corte del 2024 (n. 161) ne rappresentano le novità.
Decesso o separazione
Dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, in sintesi, il consenso alla Pma non può essere revocato. La donna, quindi, può richiedere l’impianto dell’embrione anche in caso di decesso o separazione dal partner. “Deve essere rappresentato che, dopo la fecondazione assistita dell’ovulo, il consenso alla Pma non può essere revocato e la donna può richiedere l’impianto dell’embrione anche se il partner sia deceduto (Cass., 15 maggio 2019, n. 13000) ovvero sia cessato il loro rapporto (Corte costituzionale, n. 161/2023)”.
“L’accesso alla Pma – come si legge nelle linee guida – è esteso alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, nonché a coppie siero discordanti portatrici di patologie infettive, quali HIV, HBV, HCV, nelle quali l’elevato rischio di infezione configura di fatto una causa ostativa alla procreazione; a coppie in cui uno o entrambi i partner siano ricorsi in passato alla crioconservazione dei propri gameti o tessuto gonadico per preservazione della fertilità”.
Le sentenze
Le due sentenze che hanno portato alla novità nelle linee guida sono:
- Cass., 15 maggio 2019, n. 13000, secondo la quale, l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 relativo allo status del nato con Pma si applica anche “all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell’embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all’accesso a tali tecniche e autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte”.
- La sentenza n. 161 del 2023, con la quale la Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità della revoca del consenso di un uomo che si era separato dalla donna. Quest’ultima aveva richiesto l’impianto dell’embrione crioconservato nonostante non stesse più insieme al coniuge.
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