Maternità e paternità, l’Inps semplifica (un po’) l’accesso ai congedi
- 5 Agosto 2025
- Famiglia
In Italia esistono congedi, indennità e tutele specifiche per chi diventa genitore. Sulla carta, il sistema copre ogni fase: dalla gravidanza alla cura dei figli nei primi anni di vita. Nei fatti, però, chi prova ad accedervi si trova spesso davanti a iter frammentati, informazioni poco chiare, e pratiche che richiedono tempo e assistenza esterna.
Il 31 luglio 2025, con il messaggio n. 2409, l’Inps ha comunicato un aggiornamento del servizio per la gestione delle domande di maternità e paternità. Si tratta di un intervento tecnico, ma utile: ora gli utenti possono consultare in modo dettagliato lo stato delle richieste inviate. Non cambia la normativa, ma cambia l’operatività quotidiana — e per molti, non è poco.
La nuova sezione Inps per congedi e assegni
Il nuovo aggiornamento della piattaforma Inps migliora la possibilità per utenti e patronati di consultare in autonomia tutte le domande relative a:
- congedo di paternità obbligatorio;
- congedo di maternità o paternità;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- assegno di maternità dello Stato.
Fino a luglio, chi presentava una domanda aveva accesso limitato allo stato della pratica. Oggi può verificarne il percorso, capire se è stata inoltrata alla sede competente, se risulta ancora in bozza (e quindi modificabile o eliminabile), oppure se è necessario completarla.
Il sistema consente anche di visualizzare tutte le richieste trasmesse attraverso i vari canali digitali (portale online, Contact Center multicanale), in una logica di tracciabilità completa.
Maternità e paternità, quanti giorni spettano e con quale retribuzione
In Italia, le tutele per chi diventa genitore variano in base alla categoria lavorativa, al tipo di contratto e alla situazione familiare. Il congedo di maternità obbligatorio per le lavoratrici dipendenti dura cinque mesi, con un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. In condizioni standard, il periodo è suddiviso in due mesi prima del parto e tre dopo, ma può essere rimodulato — previo certificato medico — spostando parte del congedo dopo la nascita. Le stesse condizioni si applicano, con requisiti specifici, anche a lavoratrici agricole, domestiche, a domicilio, disoccupate o con contratto sospeso.
Alle lavoratrici autonome spetta un’indennità pari all’80% del reddito, calcolata sulla base dei contributi versati, senza obbligo di astensione dal lavoro. Le iscritte alla Gestione Separata Inps (libere professioniste e parasubordinate) ricevono un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Ai padri lavoratori dipendenti spetta un congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi retribuiti al 100%, da fruire entro cinque mesi dalla nascita, adozione o affidamento del figlio. I giorni possono essere utilizzati anche in modo non continuativo e, se si desidera, contemporaneamente al congedo della madre. In caso di parto plurimo, il periodo si estende a 20 giorni. Esiste inoltre un giorno facoltativo aggiuntivo, utilizzabile solo se la madre rinuncia a un giorno del proprio congedo. In situazioni eccezionali — come decesso, infermità, abbandono o affidamento esclusivo — il padre può subentrare anche nel congedo di maternità.
Il congedo parentale, previsto per entrambi i genitori lavoratori dipendenti, può essere fruito fino al compimento del dodicesimo anno del figlio, per un massimo complessivo di dieci mesi (elevabili a undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi). A ciascun genitore spettano tre mesi non trasferibili. A partire dal 1° gennaio 2025, questi tre mesi sono interamente indennizzati all’80% della retribuzione, ma solo se fruiti entro il sesto anno del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Oltre ai tre mesi non trasferibili, i genitori hanno diritto a un ulteriore periodo complessivo di tre mesi, da ripartire tra loro, con indennità al 30%. Dal quarto al nono mese l’indennità resta fissata al 30%, mentre eventuali mesi aggiuntivi possono non essere retribuiti, salvo che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo Inps. Il diritto è pienamente riconosciuto anche in caso di genitore solo.
Per i genitori iscritti alla Gestione Separata, il congedo parentale è previsto fino a un massimo di nove mesi complessivi: tre mesi per ciascun genitore, più altri tre condivisi, tutti retribuiti al 30% del reddito medio giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti. I lavoratori autonomi, invece, hanno diritto a tre mesi di congedo ciascuno, da fruire entro il primo anno di vita del bambino, con indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale annuale.
Infine, in assenza di un’attività lavorativa attiva, ma con requisiti contributivi pregressi o Isee sotto soglia, sono disponibili due strumenti: l’assegno di maternità dello Stato (per lavoratrici atipiche o discontinue) e l’assegno comunale (per chi non ha copertura previdenziale). Entrambi non sono cumulabili con altre prestazioni.