Congedo di paternità, l’Inps conferma: ora vale anche per la madre intenzionale
- 8 Agosto 2025
- Famiglia
Le coppie di donne con figli potranno accedere ai dieci giorni di congedo di paternità retribuiti al 100%. Ieri, con il messaggio 2450, l’Inps ha recepito la storica sentenza emanata dalla Corte costituzionale lo scorso 21 luglio. Adesso il congedo di paternità obbligatorio, dalla durata di dieci giorni, è esteso ufficialmente alla “madre intenzionale”.
Al centro della riforma c’è proprio la decisione della Consulta, che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151” nella parte che escludeva le coppie omogenitoriali femminili dal beneficio. La sentenza “produce effetti diretti nell’ordinamento giuridico italiano”, spiega l’Inps, permettendo alla “lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile” di beneficiare del congedo di paternità obbligatorio.
Congedo per la madre intenzionale: chi e come può accedere
La normativa si rivolge alle lavoratrici che risultano genitori nei registri di stato civile “oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento”.
L’Inps chiarisce che per “madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito”. Alla “madre biologica sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità”.
Il congedo ha durata di “10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo)” e può essere fruito “dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi”. Durante l’astensione viene riconosciuta “un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa”.
Le modalità operative seguono quelle già previste per i papà. “La comunicazione di fruizione del congedo deve essere fatta al proprio datore di lavoro” con “un anticipo non minore di cinque giorni”, specificano le istruzioni dell’Inps.
La domanda telematica va presentata direttamente all’Istituto solo dalle lavoratrici per cui “non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro”. Le dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono invece rivolgersi al proprio datore, poiché l’Inps “non ha competenza per tali lavoratrici”.
L’efficacia dal 24 luglio
La svolta normativa è operativa dal 24 luglio 2025, “giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza emessa dalla Corte costituzionale”, precisa l’Inps.
La Consulta aveva ritenuto “manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori”. I giudici hanno osservato come entrambe le tipologie di coppia, “condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore”.
Il 15 febbraio 2024, la Corte d’appello di Roma ha ribadito la liceità della dicitura “genitore 1” e “genitore 2” sulla carta di identità dei minori in caso di coppie omogenitoriali. Ancora più vicina, e in un certo senso prodromica al provvedimento di luglio, è la sentenza di maggio scorso, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto per la “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (Pma) legittimamente praticata all’estero.