Il Piemonte verso il ‘no’ all’affidamento per le coppie gay
- 24/01/2024
- Famiglia
Il dibattito sull’affidamento di minori a omossessuali e coppie gay si è riacceso dopo le ultime che arrivano dal Piemonte. Dalla scorsa settimana, infatti, circola una bozza di revisione del regolamento regionale che esclude lesbiche, gay, bisessuali o transgender dalla possibilità di prendere un minore in affidamento, sia che a richiedere l’affidamento sia una coppia, sia che la richiesta arrivi da un singolo individuo.
Un’esclusione che ha innescato subito la reazione della Sinistra: “Il governo di Alberto Cirio sembra voler porsi allo stesso livello della Russia di Putin e dell’Ungheria di Orbán. La posta in gioco è molto alta: la dignità delle persone”, ha dichiarato l’assessore del Comune di Torino Jacopo Rosatelli (Sinistra ecologista), come riporta La Stampa.
L’assessora regionale alla Famiglia, la leghista Chiara Caucino, rivendica così la decisione: “Parliamo di bambine e di bambini che vengono da situazioni di alta fragilità affettiva. Riteniamo che il modello migliore per loro sia quello rappresentato da una mamma e da un papà. Io – continua Caucino – ho tanti amici gay per i quali mi batterò sempre, e che sono perfettamente d’accordo con me. Se poi ci saranno aperture nazionali sul tema le adotteremo”.
Cosa dice la legge sugli affidamenti ai gay
La normativa italiana sull’adozione da parte di gay e coppie omogenitoriali è complessa e non univoca. In generale, la legge non consente alle coppie dello stesso sesso di adottare un bambino, ma ci sono alcune eccezioni e sentenze giurisprudenziali che hanno aperto a delle possibilità in tal senso.
Innanzitutto, bisogna distinguere tra due tipi di adozione: l’adozione legittimante e l’adozione in casi particolari. L’adozione legittimante è quella che trasforma il minore in figlio legittimo degli adottanti, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. Questa forma di adozione è riservata solo alle coppie sposate da almeno tre anni, non separate neppure di fatto, che siano state dichiarate idonee ad accudire, educare e mantenere i minori che intendono adottare. L’adozione legittimante può essere nazionale o internazionale, a seconda che il minore sia italiano o straniero.
L’adozione in casi particolari, invece, è quella che si applica quando il minore non si trova in stato di abbandono, ma ha comunque bisogno di una famiglia che lo accolga. Questa forma di adozione può essere richiesta dal coniuge del genitore del minore, oppure da chi non è coniugato con il genitore, se è legato al minore da un rapporto stabile e duraturo.
L’adozione in casi particolari non trasforma il minore in figlio legittimo degli adottanti, ma crea solo un legame di parentela civile tra il minore e l’adottante. Inoltre, l’adozione in casi particolari deve realizzare il preminente interesse del minore, che viene valutato dal tribunale per i minorenni.
La legge italiana non prevede né esclude esplicitamente la possibilità di adottare per le coppie omosessuali, anche se unite civilmente.
“Nella revisione della delibera regionale che sta circolando dalla fine della scorsa settimana – denuncia ancora Rosatelli – la Regione Piemonte neppure cita gay e famiglie omogenitoriali tra le figure che possono proporsi per l’affidamento dei minori. La legge non lo vieta e il Comune di Torino lo fa da molti anni. È un’offesa gravissima alla dignità dell’intera comunità Lgbtq+”.
Una dichiarazione che l’assessora regionale Caucino non smentisce, chiarendo: “pur rivendicando di non voler aprire a quelle realtà in relazione all’affido non ci poniamo al di fuori della legge dello Stato”.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi la possibilità di adottare il figlio biologico del partner, applicando la normativa sull’adozione in casi particolari. Questa ipotesi è stata definita come “stepchild adoption”, infelicemente tradotta come “adozione del figliastro”.
Nel 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che non vi sono dati scientifici che dimostrino che sia pregiudizievole per un minore vivere in una famiglia omogenitoriale, e che, quindi, l’adozione del figlio del partner può essere concessa se il tribunale verifica che ci siano i requisiti di stabilità e durata del rapporto tra il minore e l’adottante, e che l’adozione realizzi l’interesse del minore.
Una decisione sul tema è arrivata molto recentemente. Il 19 dicembre scorso, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che il provvedimento straniero di adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale non è contrario ai principi di ordine pubblico internazionale, e quindi può essere trascritto nel registro di stato civile italiano, purché non ci sia un accordo di maternità surrogata tra gli adottanti e i genitori biologici del bambino.
Questo significa che una coppia omosessuale che ha adottato un bambino all’estero può ottenere il riconoscimento della propria genitorialità anche in Italia, se il provvedimento di adozione è conforme alla legge dello stato in cui è stato emesso. Qui per approfondire la decisione dei giudici ermellini suIl’adozione internazionale anche per coppie non sposate
I dati in Italia
Ogni anno in Italia vengono dati in affido 12.800 minori dati in affido, secondo i dati forniti dal ministero delle Politiche sociali. Si tratta di bambine e bambini allontanati dal loro contesto familiare per la presenza di situazioni di disagio fisico, psicologico o economico tali da pregiudicare il loro percorso di crescita. Il 40% di loro ha meno di dieci anni.
In più di 8 casi su 10, il nucleo affidatario è rappresentato da coppie eterosessuali, nel meno del 15% dei casi da single e solo nel 5% dei casi il nucleo affidatario è rappresentato da coppie omosessuali.
Le famiglie affidatarie allargate
La revisione di bozza del regolamento delinea un distinguo ancora più netto nel capitolo dedicato alle famiglie affidatarie “allargate”, ovvero quelle che possono ospitare fino a 5 bambini. Se nella prima parte del testo, l’esclusione si ricava per omissione, qui la specificazione è netta: “Deve essere gestita da un maschio e da una femmina”, si legge nella bozza di revisione, come riporta La Stampa.
Ma Caucino dichiara: “Non è una campagna di discriminazione, non confondiamo i piani. Ma crediamo fermamente che un bambino che ha già subito dei traumi debba essere accolto da una mamma e da un papà. Solo loro possono garantirgli la stabilità necessaria. Quello delle coppie omogenitoriali è un modello che non vogliamo veicolare, se applicato a un tema così delicato”, ribadisce l’assessora leghista.
A chi le fa notare che il testo, così concepito, non chiude a single o vedovi, Caucino risponde: “Quelle sono situazioni che un bambino può incontrare nella sua vita. È ben diverso da una coppia di due uomini o due donne. Non è quello il meccanismo di affidamento che vogliamo promuovere, e su questo hanno anche convenuto le associazioni e i servizi sociali che hanno partecipato al tavolo”.
La differenza tra affido e adozione
In ultima analisi, giova ricordare quali sono le differenze tra affido e adozione, due modi di accogliere un minore in una famiglia ma con caratteristiche e requisiti diversi. Le principali differenze sono:
- L’affido è temporaneo e non cambia lo stato giuridico del minore e dei suoi genitori naturali. La durata massimo dell’affido è di due anni, ma può essere prorogata dal Tribunale per i minorenni se la sospensione provocherebbe un pregiudizio al minore.
L’adozione è definitiva e trasforma il minore in figlio legittimo degli adottanti; - L’affido si applica quando la famiglia di origine del minore ha delle difficoltà superabili e può essere richiesto da coppie sposate o single, con tutti i dubbi normativi e le controversie viste sopra sull’adozione a soggetti non eterosessuali.
L’adozione si applica quando la famiglia di origine del minore è inadempiente o assente e può essere richiesta solo da coppie sposate da almeno tre anni; - L’affido può trasformarsi in adozione se il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria e se questa rispetta i requisiti per l’adozione. L’adozione, invece, non può essere revocata se non per gravi motivi.
Le modifiche al regolamento regionale piemontese hanno riacceso il dibattito sugli affidamenti alle coppie gay che coinvolge, di riflesso, anche le adozioni.
Sullo sfondo il futuro di molti bambini, anche se con un numero in calo negli ultimi anni. Secondo i dati del Ministero della Giustizia e della Commissione per le Adozioni Internazionali, nei primi sei mesi del 2022, in Italia, sono state finalizzate 273 adozioni internazionali. Un numero che fa registrare un lieve aumento rispetto alle 245 adozioni dei primi 6 mesi del 2021 (per un totale annuo di 563) e a fronte delle 220 dello stesso periodo del 2020 (526 nell’anno). Ben più alti i numeri del periodo prepandemia: nel 2019 le adozioni internazionali erano state 458 in soli 6 mesi.
Oltre 2.500 famiglie sono ancora in attesa di una risposta sulla loro richiesta di adozione.
- Europa Giovane6
- Famiglia203
- Fertilità132
- Giovani213
- Mondo184
- Podcast1
- Popolazione424
- Talk | 13 dicembre 20239
- Talk | La 'cura' delle persone5
- Trend85
- Video27
- Welfare209