40 euro al mese, tutti insieme a fine anno: il nuovo Bonus mamme 2025
- 29 Ottobre 2025
- Famiglia
Quaranta euro mensili, esentasse, non conteggiati nell’Isee, pagati in un’unica soluzione a dicembre 2025 (oppure entro febbraio 2026 se la domanda arriva tardi ma nei termini). È il Bonus mamme previsto dal decreto-legge 95/2025 (legge 118/2025) e illustrato dall’Inps nella circolare n. 139 del 28 ottobre 2025. La misura ha carattere temporaneo e vale per tutto il 2025: un contributo economico pensato per sostenere le madri lavoratrici in attesa dell’entrata a regime dell’esonero contributivo posticipato al 2026. Il bonus consiste in un’integrazione mensile al reddito, riconosciuta per i mesi in cui l’attività lavorativa o autonoma risulta effettivamente in corso.
Finanziato con risorse statali per complessivi 480 milioni di euro, il provvedimento rientra nel pacchetto di interventi a sostegno della genitorialità previsti dalla legge di Bilancio 2025. L’importo, fino a un massimo di 480 euro l’anno, è corrisposto su richiesta all’interno di una procedura unificata gestita dall’Inps.
Il contributo non è imponibile ai fini fiscali, non influisce sull’Isee e non concorre alla formazione del reddito. L’obiettivo dichiarato è mantenere una forma di sostegno al reddito per le madri con carichi familiari, senza alterare la posizione contributiva o fiscale delle beneficiarie.
Chi può richiederlo e fino a quando
Il Bonus spetta alle madri di due figli — naturali, adottivi o in affidamento preadottivo — se il più piccolo non ha ancora compiuto 10 anni; e alle madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del minore. Per questa seconda categoria, il diritto si sospende in tutti i mesi in cui la lavoratrice è assunta a tempo indeterminato: in tali periodi subentra infatti l’esonero totale dei contributi previdenziali (IVS) previsto dalla legge di Bilancio 2024, valido fino al 31 dicembre 2026.
Contano solo i mesi in cui si lavora realmente o si risulta iscritte a una gestione attiva. Sono compresi i rapporti a termine, di somministrazione e intermittenti; restano esclusi il lavoro domestico, le titolari di sole cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria.
Il requisito relativo ai figli deve essere già presente al 1° gennaio 2025 o maturare entro il 31 dicembre dello stesso anno. Esempi concreti aiutano a capire: se nasce il secondo figlio ad aprile, il diritto decorre da quel mese; se nasce il terzo a settembre e la madre ha un contratto a tempo indeterminato, da quel momento il bonus si interrompe per lasciare spazio alla decontribuzione.
Qualche scenario tipo:
- madre con due figli, il più piccolo compie 10 anni il 15 settembre 2025 → diritto da gennaio a settembre;
- madre con tre figli, il più piccolo compie 18 anni il 10 novembre → diritto da gennaio a novembre, salvo mesi coperti da contratto stabile;
- madre con tre figli e contratto a tempo indeterminato già attivo al 1° gennaio → esclusa dal bonus, ma ammessa alla decontribuzione.
Il tetto dei 40.000 euro si riferisce ai redditi da lavoro rilevanti ai fini Irpef, calcolati su base annua 2025. La verifica avviene tramite autodichiarazione nella domanda, con controlli successivi da parte dell’Inps. Dichiarazioni non veritiere comportano il recupero delle somme e la segnalazione prevista dal D.P.R. 445/2000.
Nota utile per chi lavora in modo discontinuo: anche la frazione di mese dà diritto alla quota intera dei 40 euro, entro il limite massimo di dodici mensilità.
Domanda, scadenze, pagamento: cosa fare adesso
La domanda va presentata all’Inps entro 40 giorni dalla circolare, quindi entro il 9 dicembre 2025 (il 7 è domenica e l’8 festivo). Se i requisiti maturano dopo questa data, il termine ultimo è il 31 gennaio 2026.
I canali sono i consueti:
- portale Inps (Spid almeno livello 2, Cie 3.0, Cns, eIDAS);
- Contact Center, numeri 803.164 da rete fissa e 06 164.164 da mobile;
- patronati, tramite i servizi di assistenza dedicati.
La domanda deve contenere i dati anagrafici dei figli — per quelli adottivi o in affidamento, la data di ingresso nel nucleo — e i relativi codici fiscali. Devono essere indicati anche il tipo di rapporto di lavoro o la gestione previdenziale di iscrizione, oltre all’Iban per l’accredito (anche estero, purché nell’area SEPA e con il modulo MV70 se non già registrato).
Il sistema Inps aggancia gli Iban al “Sistema Unico di Gestione Iban” (SUGI) per ridurre al minimo gli errori nei pagamenti. Dopo l’invio, la lavoratrice può monitorare lo stato della pratica e modificare le modalità di accredito.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025 per le mensilità da gennaio a novembre. Se non sarà possibile includere tutte le pratiche nella finestra di dicembre, le somme residue verranno liquidate entro febbraio 2026.
Il bonus è esentasse e non rileva ai fini Isee. Non incide quindi su altri benefici legati alla situazione economica. In caso di dichiarazioni errate o coordinate bancarie non valide, l’Inps applica le procedure di recupero e riaccredito previste, assicurando che l’importo non venga perso ma riassegnato tramite i circuiti dei pagamenti accentrati.
Se la richiedente è minorenne o incapace, la domanda va presentata dal genitore o dal tutore. È ammessa la delega digitale già in uso per le prestazioni Inps.
Da bonus ponte a sistema integrato di incentivi
Archiviato l’anno ponte, dal 2026 il Bonus mamme cambia importo e contesto. Sale a 60 euro mensili, mantenendo le stesse regole: due o più figli, tetto di reddito a 40.000 euro, esclusione del lavoro domestico, validità fino ai 10 anni del secondo figlio o ai 18 anni del più piccolo in caso di tre o più figli. Resta esentasse e fuori dall’Isee.
Parallelamente prosegue il canale contributivo: per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli resta in vigore la decontribuzione previdenziale fino a 3.000 euro l’anno, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e valida fino al 31 dicembre 2026.
La Manovra 2026 estende poi gli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono madri con almeno tre figli minorenni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In questi casi è prevista una decontribuzione totale fino a 8.000 euro, esclusi premi e contributi accessori.
Un’ulteriore disposizione riguarda l’organizzazione del lavoro: i genitori con almeno tre figli conviventi — fino ai 10 anni del più piccolo — avranno priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time, orizzontale o verticale. La priorità si estende senza limiti di età se nel nucleo è presente un figlio disabile.
Infine, per i contratti di sostituzione di lavoratori in congedo parentale, la legge consente un prolungamento del rapporto per un periodo di affiancamento, non superiore al primo anno di età del bambino del lavoratore sostituito. È una norma di dettaglio ma utile per mantenere la continuità occupazionale e favorire il rientro graduale.

